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Smaltimento letame

Letame, feci ed urine di animale: quando sono considerati rifiuti?

smaltimento letameSe un tempo in merito all’attività dedita all’allevamento era previsto che il possesso di capi di bestiame dovesse essere alloggiato in quota contenuta rispetto alla superficie agricola con conseguente impiego dei rifiuti fecali come fertilizzanti della propria area, oggi, nei regimi di allevamento intensivo o non a terra terra, questi rifiuti superano di gran lunga la capacità di smaltimento del suolo. Aziende agricole ed allevatori devono dunque provvedere a gestire le attività di smaltimento letame, rivolgendosi a ditte specializzate. Anche le ditte di disinfestazioni necessitano di questo servizio quando si trovano a dover smaltire il guano dei volatili.

Se infatti una percentuale di queste sostanze favorisce il nutrimento dello stesso, un esubero di deposito di materie organiche contenenti prevalentemente azoto, anche se biodegradabili, presenta un impatto ecologico inquinante.

L’acqua superficiale, all’interno della quale si sciolgono i reflui, penetrando nel terreno, modifica il suo equilibrio ecologico manifestando una riduzione di ossigeno con conseguente sviluppo di microrganismi patogeni decisamente pericolosi, specialmente se trattasi di acque confluenti con quelle destinate ad usi potabili.

La testata giornalistica “Diritto all’ambiente” mette in rilievo che, se è vero che il letame non può essere considerato rifiuto solo nel caso in cui sia separato dai liquami e venga utilizzato per la fertilizzazione della propria azienda, è pur vero che mancanza di regole rispetto alle materie fecali, ivi compresi i liquami, ne hanno resa la presenza fortemente inquinante e quindi necessariamente bisognosa di essere gestita in modo corretto.

Come procedere allo smaltimento del letame?

Lo smaltimento di tali rifiuti dovrà rispettare una serie di condizioni che andranno dall’identificazione, alla raccolta, rimozione ed immediatamente trasformazione.

Le disposizioni di legge in merito a tale smaltimento prevedono che le deiezioni animali siano regolamentate, ivi compresi i materiali di raccolta delle stesse, da una normativa che si può rinvenire nel Regolamento CER n°1069/2009, oggi D.Lgs. 152/2006.

Secondo tali indicazioni dovranno essere identificate le tipologie di bestiame, le tecniche di allevamento dalle quali si potrà evincere la carica inquinante, la gestione, la capacità di poter trattare i reflui come solidi, letame, o come liquidi, urine, e in quest’ultimo caso la possibilità di poterli far confluire all’interno di contenitori atti allo stoccaggio senza aggiunta di lettiera.

I liquami invece, privi di lettiera ma derivanti da acque di beveraggio e di lavaggio oltre che dalle deiezioni unitamente ai luiquiletami, che differentemente contengono in percentuale lettiere che dovrebbero essere biodegradabili, saranno gestiti in maniera differenziata.

Indice: Smaltimento letame

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